Una norma particolare, tuttavia, pone una particolare agevolazione a favore di “direttori artistici e collaboratori tecnici […] da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantisticheâ€, come afferma l’art. 67, comma 1, lettera m del T.U.I.R.
àˆ infatti stabilita una franchigia pari a 7.500 euro annui. Percià², chi percepisce tali redditi per 6.000 euro nell’anno non ètassato, mentre se ne percepisce per 10.000 euro ètassato solo per 2.500.
La legge 133/1999, perà², stabilisce una modalità di tassazione particolare sulla quota di compensi eccedenti la franchigia indicata: il reddito imponibile.
L’erogante, infatti, ètenuto ad applicare una ritenuta alla fonte sul reddito imponibile, impiegando l’aliquota vigente per il pi๠piccolo scaglione di reddito prevista per l’IRPEF: attualmente, dunque, parliamo del 23%.
La ritenuta del 23%, dunque, èapplicata sul reddito imponibile; ed à¨, dunque, indispensabile che il musicista informi l’erogante dei compensi già percepiti nel corso dell’anno, affinchè quest’ultimo possa sapere se e in che misura la franchigia èstata raggiunta e/o superata.
Ma vi èun’ulteriore complicazione: anche la natura della ritenuta èvariabile. La quota di reddito eccedente la franchigia fino a € 20.658,28 (i vecchi quaranta milioni di lire) èinfatti soggetto a ritenuta a titolo d’imposta: si tratta, dunque, di tassare tali compensi in forma definitiva, cosicchè essi non dovranno poi essere dichiarati nel modello UNICO o nel 730.
La ritenuta sui compensi superiore alla soglia indicata, invece, èseguita a titolo d’acconto: tali compensi andranno dunque dichiarati e la ritenuta subita sarà scomputabile.