Generalmente, esistono due strade alternative da seguire. Da un lato abbiamo le regole generali fissate dal DPR 600/1973; dall’altro, abbiamo le numerose e articolatissime convenzioni bilaterali stipulate fra la nostra Repubblica e moltissime altre nazioni, solitamente ricalcate sui modelli predisposti dall’OCSE.
Queste convenzioni hanno la finalità di mettere d’accordo i due Stati coinvolti caso per caso, per evitare che uno stesso contribuente sia tassato per lo stesso reddito sia da noi che al suo Paese.
In prima battuta, dunque, si applica la convenzione corrente; se essa non esiste o èinapplicabile, entra in gioco il DPR 600/1973.
Solitamente le convenzioni stabiliscono che gli artisti sono tassati nel proprio Stato di residenza; percià², il cantante argentino ètassato al 100% in Argentina anche per i redditi prodotti in Italia. Questo perಠnon accade mai se il musicista opera non come lavoratore autonomo bensଠin forma d’imprenditore, oppure se in Italia dispone di una stabile organizzazione: in queste ipotesi, infatti, ètassato in Italia per i redditi qui prodotti.
Se la tassazione avviene da noi e si deve applicare il DPR 600/1973, il non residente subisce una ritenuta a titolo definitivo del 30%, purchè l’erogante sia sostituto d’imposta.
Se l’artista non residente ha la possibilità di ricorrere ad una soluzione agevolativa rispetto alle nostre normative (cioèse la convenzione applicabile evita la tassazione in Italia oppure prevede una ritenuta ad un’aliquota inferiore), per ottenerla dovrà presentare al sostituto d’imposta una certificazione rilasciata dalle autorità diplomatiche del suo Paese.