C’ tempo fino al prossimo 15 maggio 2018 per poter aderire alla rottamazione bis delle cartelle di pagamento notificate: possono essere rottamate in questa occasione le cartelle con i carichi che vanno dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.Â
In sostanza si tratta della prosecuzione della rottamazione del beneficio fiscale che èstato introdotto nel 2017 tramite l’articolo 6 del Dl 193/2017, convertito con modificazioni nella legge 225/2017: in sostanza i contribuenti hanno avuto la possibilità di poter aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia della Riscossione e notificati dal 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
Il successo della prima rottamazione ha consentito l’introduzione del nuovo decreto fiscale 2018 collegato alla Legge di Bilancio e ai sensi del nuovo decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017: la nuova domanda di Definizione agevolata per le somme affidate all’Agenzia della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 potrà essere inoltrata entro il 15 maggio 2018.
Puಠaderire alla rottamazione bis anche chi ha presentato la domanda di adesione alla prima edizione della definizione agevolata e possono aderire tutti i contribuenti che non hanno aderito al primo condono delle cartelle notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. In pratica possono aderire alla definizione agevolate coloro che hanno ricevuto cartelle notificate dal 2000 al 30 settembre 2017.
àˆ possibile poter saldare in una soluzione unica o scegliere la rateizzazione dell’importo condonato per un massimo ècinque rate divise fra
luglio 2018;
settembre 2018;
ottobre 2018;
novembre 2018;
febbraio 2019.
La domanda per richiedere il condono di sanzioni e interessi su debiti iscritti a ruolo notificati dal primo gennaio al 30 settembre 2017 dovrà essere redatta presso il modulo preposto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dove ènecessario cercare il Modulo rottamazione cartelle 2018.
ROTTAMAZIONE BIS, ECCO IL NUOVO MODELLO
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