La cartelle di pagamento? Possono essere considerate nulle le cartelle di pagamento nelle quali non venga indicato il criterio di calcolo degli interessi. In questo caso il debito notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione puಠanche essere del tutto annullato.
Affinchè la cartella debba essere regolarmente pagata, ènecessario che nella cartella vengano indicati una serie di elementi indispensabili.
Devono essere indicati quindi all’interno della cartella:
l’imposta;
le sanzioni;
gli interessi.
Nel caso in cui nella cartella venga riportata solo ed esclusivamente la cifra del debito, ma senza indicazione di quale sia la data a partire dalla quale èstato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati effettivamente applicati, la cartella di pagamento sarà da considerarsi del tutto nulla come previsto anche dalla giurisprudenza.
Questo èquando prevede la sentenza della Corte di Cassazione Cassazione (sent. n. 8934/2014; n. 15554/2017; n. 24933/2016) che conferma come all’interno della cartella debbano essere obbligatoriamente riportate:
tutte le analitiche modalità per il calcolo degli interessi;
tutti gli interessi calcolati ben motivati sia per quanto riguarda le modalità di calcolo, per la provenienza e la percentuale degli interessi applicati. Necessario indicare anche la data di consegna del ruolo.
E in caso di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, dell’indicazione del capitale iniziale, del tasso di interesse applicato, la cartella potrà essere legittimamente impugnata e il contribuente dovrà  essere messo nelle condizioni di comprenderne correttamente il contenuto, le motivazioni, le causali e tutte le voci riportate all’interno della cartella di pagamento.
ROTTAMAZIONE, COME SCEGLIERE LE CARTELLE DA PAGARE
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