Entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio 2019 la fattura elettronica anche fra privati come previsto dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio: lo stesso decreto prevede perಠun primo periodo di transizione e di agevolazione.Â
In sostanza i primi sei mesi saranno senza sanzioni anche se ovviamente la mancata applicazione delle sanzioni sarà relativa solo ed esclusivamente a comportamenti non sottoposti a multa che dipendono anche del ritardo.Â
Il decreto parla della necessità di ridurre sui privati gli effetti negativi dei possibili ritardi conseguenti all’adeguamento ai sistemi informatici.Â
L’articolo 10 del dl 119/2018 chiarisce che se il contribuente si trova ad inviare la fattura elettronica in ritardo, ma entro il termine di presentazione della liquidazione periodica IVA, che puಠessere mensile o trimestrale, non verrà sanzionato.Â
Al contrario, se il ritardo sfora il termine della liquidazione IVA del periodo successivo, verrà automaticamente applicato il pagamento della sanzione ridotta dell’80% e in pratica si andrà  a pagare solo il 20% a causa del ritardo.Â
Le sanzioni per il ritardo dell’emissione della fattura (come indicato dall’articolo 6, comma 1, del Dlgs 471/1997) indica che possono andare dal 90% al 180% dell’imposta relativa e se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione viene compresa fra un minimo di 250 e un massimo di 2mila euro.
Confermato anche il fatto che sarà possibile poter emettere la fattura entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione con la procedura di invio al Sistema di Interscambio sul quale vanno a transitare tutte le fatture elettroniche nell’ambito delle azioni di semplificazione sulla fattura elettronica.Â
FATTURAZIONE ELETTRONICA PRECOMPILATA, I CHIARIMENTI DELL’INPS
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