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CIGS, la proroga per le imprese con meno di 100 dipendenti

Compare nel Decreto Fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche la proroga per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) che include anche le imprese che abbiano meno di 100 dipendenti. 

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Confermata quindi la proroga dell’integrazione salariale straordinaria che viene attribuita anche per la riorganizzazione o per la crisi aziendale alle imprese che abbiano un organico inferiore alle 100 unità  purchè abbiano rilevanza economica strategica anche regionale. La durata massima di 12 mesi in deroga ai limiti massimi di durata fissati dal Dlgs 148/2015 er aut possibilità  che veniva prevista anche nella precedente Legge di Bilancio 2018, ma in quel caso erogata solo ed esclusivamente alle aziende con oltre 100 dipendenti a formare l’organico. 

Come confermato dal Decreto Fiscale viene confermata l’apertura della proroga dell’intervento di cassa integrazione straordinaria oltre i limiti massimi di durata fissati dal Dlgs 148/2015 anche nel caso in cui venga sottoscritto un contratto di solidarietà . Restano inalterate le stesse condizioni per la concessione della proroga come previsto già  dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2018 e con un limite di concessione della proroga pari a 100 milioni di euro. Non viene invece prevista la mobilità  in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e per i lavoratori occupati nell’area di crisi industriale di Termini Imerese. Per poter usufruire del sussidio erogato dall’Inps ènecessario che il lavoratore abbia maturato un’anzianità  aziendale di almeno 90 giorni presso di un’azienda destinataria della normativa CIGS (DLGS 148/2015). Si rivolge ai lavoratori subordinati, anche gli apprendisti qualora dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione solo le integrazioni salariali straordinarie eccezion fatta per  i dirigenti e i lavoratori a domicilio, che siano alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa CIGS. L’importo non puಠsuperare i 971,71 euro (importo lordo) se la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità  aggiuntive, èpari o inferiore a euro 2.102,24 e non puಠsuperare i 1.167,91 euro (importo lordo), se la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità  aggiuntive, èsuperiore a 2.102,24 euro.

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