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Esterometro, sempre obbligatorio secondo l’Agenzia

L’esterometro? àˆ sempre obbligatorio per tutte le operazioni con imprese o professionisti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, al di là  del fatto che abbiano o meno la partita IVA. 

La precisazione arriva direttamente Agenzia delle Entrate, facendo riferimento all’interpello 85/2019.

Secondo la norma (articolo 1, comma 3-bis, dlgs 127/2015), introdotta dalla legge 205/2017, tutti i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere “telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali èstata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”. 

La norma in sostanza fa riferimento all’Esterometro, che èrelativo a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato. 

Si tratta in effetti proprio dell’unica circostanza rilevante mentre non èrilevante se il soggetto se il soggetto sia o meno passivo di IVA nel territorio nazionale.

L’obbligo “dovrà  essere adempiuto dai committenti italiani anche all’esito delle trattative in corso per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea” specifica l’Agenzia delle entrate facendo riferimento alla Brexit. cià², in considerazione del fatto che per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra UE non viene invece attualmente richiesta la fattura elettronica entrata in vigore in Italia (fra qualche difficoltà ) a parte dal 1 gennaio 2019. 

L’esterometro si trova al suo debutto e la scadenza della data di comunicazione dei dati èstata prorogata al 30 aprile 2019.

ESTEROMETRO, ARRIVA LA PROROGA AL 30 APRILE 

 

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