àˆ ormai ufficiale la proroga al 30 settembre per il versamento delle imposte per i contribuenti che applicano gli ISA, i nuovi indici di affidabilità fiscale che hanno sostituito definitivamente gli studi di settore.Â
La conferma arriva in occasione della legge di conversione del Decreto Crescita che èstata approvata in via definitiva.Â
La precedente scadenza del 30 giugno viene pertanto prorogata di altri tre mesi, spostata al 30 settembre, ricordando che la data del 30 giugno resta invece valida per le altre tipologie di contribuenti.Â
La circolare del’Agenzia delle Entrate chiarisce che le scadenze per imprese e professionisti cui vengono applicati gli ISA, la scadenza slitta dal 30 giugno al 30 settembre 2019 al 30 settembre 2019.
L’Agenzia chiarisce che rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche gli ammessi a regimi forfetari o di vantaggi come confermato nella risoluzione 64/E.Â
La proroga viene inoltre applicata ai “soggetti che partecipano a società , associazioni e impreseâ€. Ricordiamo che gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono relativi a specifiche attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi, dell’agricoltura e delle attività professionali e si applicano a partire dal periodo di imposta 2018, ma sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione.
La circolare chiarisce anche che la proroga al 30 settembre 2019 viene fissata per i soggetti contribuenti che, contestualmente:
esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Â
determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
NUOVI ISA, ONLINE LA GUIDA PER I CONTRIBUENTI
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