A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato una circolare emanata congiuntamente dai ministeri del Welfare e delle Finanze, che si caratterizza per aver voluto estendere il beneficio alla pi๠ampia casistica possibile, agendo sugli interstizi della norma di legge.
àˆ confermato che l’agevolazione vale per il lavoro straordinario esercitato nelle aziende private nel semestre che va dal luglio al dicembre 2008. àˆ tuttavia possibile che prossimamente il legislatore decida di prorogarne la durata, e magari di estenderla anche ai dipendenti pubblici, ma il Presidente del Consiglio, pur favorevole, ha dovuto mettere le mani avanti e spiegare che i fondi a disposizione per coprire tale proroga sono troppo pochi, al momento.
Con i chiarimenti arrivati dal ministero, risulta ora che l’agevolazione comporta una tassazione sostitutiva del 10% su parecchie somme erogate in dipendenza di un rapporto di lavoro. Si tratta del lavoro prestato oltre gli orari contrattuali ordinari (lo straordinario propriamente detto), nonchè il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi, gli indennizzi per ferie e permessi non goduti a causa dello straordinario, il lavoro notturno e i premi erogati sulla base della produttività individuale o aziendale.
L’aliquota del 10% si applica sull’intera somma erogata comprensiva di salario ordinario e maggiorazione entro la soglia massima pari a € 3.000 – al netto delle ritenute previdenziali – nel corso dell’anno, ma solo per coloro che non hanno nell’anno un reddito da lavoro dipendente superiore a € 30.000.