Nell’accordo, i consulenti del lavoro hanno accordato di adottare uno sconto sostanzioso sulle tariffe normalmente applicate allorchè il cliente sia un imprenditore individuale con meno di trentacinque anni oppure una società di qualunque genere in cui la maggioranza dei soci sia costituita, anche in questo caso, da infratrentacinquenni.
Il protocollo troverà presto una formale consacrazione con l’inserimento dello sconto nel tariffario nazionale dei consulenti del lavoro, attualmente contenuto nel D. M. 430/1992.
Ma in cosa consiste lo sconto? In pratica, saranno applicati ai clienti esclusivamente i minimi tariffari, per ciascuna tipologia di prestazione; poichè questi minimi non sono mai stati aggiornati dal 1992 ad oggi, sono importi nettamente inferiori rispetto a quelli praticati normalmente sul mercato.
Lo sconto, naturalmente, non sarà per sempre: sarà concesso per i primi due anni di attività dell’azienda. Il riferimento ai primi due anni di attività (e non di rapporti professionali presso il medesimo studio) eviterà il rischio che il cliente, scaduto il biennio presso il consulente Tizio, vada poi a rivolgersi al professionista Caio per godere di altri due anni di sconto.
Ma il protocollo prevede anche collaborazioni fra il ministero e l’Ordine anche in altre direzioni. Ad esempio, le associazioni giovanili che parteciperanno ai futuri bandi ministeriali potranno fruire dell’assistenza dei consulenti del lavoro per le fasi di costituzione e sviluppo delle associazioni.
I consulenti, infine, si sono impegnati a svolgere uno studio conoscitivo dell’attuale realtà occupazionale e dei contratti oggi esistenti, per tracciare un quadro sui diritti riconosciuti ai lavoratori nelle singole situazioni.