La conseguenza inevitabile èche egli, esattamente, come un lavoratore autonomo, non vanta alcun diritto di pausa dal lavoro di quelli attribuiti al dipendente: niente ferie, niente permessi, niente congedi, niente riposo settimanale, niente festività .
L’assenza di orari èaccompagnata dalla mancanza di vincoli di subordinazione. Il co.co.pro. non èun lavoratore dipendente e dunque, per definizione, non dipende dagli ordini nè del datore di lavoro nè dei dirigenti aziendali.
Questa linea di principio trova perಠun importante limite nell’esigenza che il lavoro del co.co.pro. sia coordinato con quello degli altri lavoratori dell’azienda. Le esigenze di coordinazione, che sono intrinsecamente legate al progetto affidato al collaboratore, prevalgono sempre: percià², se egli deve operare insieme ad un certo dipendente che lavora dal lunedଠal venerdଠdalle otto alle diciassette, èautomatico che anche il co.co.pro. lavorerà a quelle medesime ore, e non c’ autonomia che tenga.
àˆ quindi evidente perchè la figura del collaboratore a progetto èmolto pi๠debole di quella del lavoratore dipendente. Non solo il suo impiego èprecario, poichè, concluso il progetto, il rapporto di lavoro èterminato, ma inoltre al collaboratore sono negati tutti i diritti attribuiti al dipendente subendo, allo stesso tempo, tutti i relativi doveri.
A questo vanno aggiunti i problemi di natura economica. Il collaboratore a progetto, di solito e salvo eccezioni, vanta un compenso inferiore alla retribuzione dei dipendenti, non ha diritto alla tredicesima, non vede maturare alcun TFR. E la stessa entità dei contributi previdenziali versati dal datore di lavoro èinferiore rispetto a quella dei dipendenti, con le relative conseguenze negative nei calcoli della pensione.
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