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Garanzie a favore del cliente

due soci che si stringono la mano

In qualunque contratto di compravendita, il cliente vanta alcuni diritti riconosciutigli dalla legge e il cui rispetto incombe sul venditore. In mancanza, il compratore puಠchiedere la risoluzione del contratto e l’eventuale risarcimento dei danni.

Il primo dei suoi diritti, e il pi๠evidente, èche gli venga consegnato il bene acquistato. Meno palesi ma non meno importanti sono poi le garanzie contro le evizioni e contro i vizi.

La prima di esse èla garanzia con cui il venditore si impegna ad assicurare che il bene venduto fosse effettivamente di sua proprietà .


Nessuno puಠvendere un bene di terzi, com’ ovvio, e quindi al cliente deve essere garantito che non spunti mai nessun vero titolare a rivendicare la proprietà  del bene (evizione totale).
Ma il discorso non riguarda solo la proprietà ; pi๠in generale, èanche richiesto che non devono essere presenti diritti di alcun genere (evizione parziale) sul bene ceduto: usufrutto, servit๠o simili, fatta salva ovviamente l’ipotesi che il cliente ne sia già  informato al momento dell’acquisto e non faccia obiezioni.


La garanzia contro i vizi, invece, impone che il bene ceduto deve essere esente da difetti che impediscano un adeguato uso del bene, eccetto difetti cosଠlievi da non inficiare in alcun modo la funzionalità  e l’estetica. Il vizio deve essere fatto valere dal cliente entro otto giorni dalla scoperta e comunque entro un anno dall’acquisto.

Nelle ipotesi di evizione parziale e vizio, comunque, il cliente puಠoptare di non sciogliere il contratto e tenere ugualmente il bene, ma dietro una congrua riduzione del prezzo.