Esistono infatti alcune situazioni in cui la circolare richiede di eseguire controlli pi๠approfonditi, e (sebbene non sia detto esplicitamente) pare necessario andare nel merito dell’operazione, oltre la correttezza delle fatture o dei registri contabili. àˆ perಠancora da capire come tali controlli approfonditi debbano essere condotti.
Innanzitutto, c’ il caso in cui una fattura di acquisto, da sola, porti all’azienda un’IVA a credito pari o superiore al 10% del totale: tale operazione andrà controllata a fondo.
Un controllo scrupoloso di tutte le fatture di acquisto, inoltre, andrà eseguito quando il credito presente in dichiarazione superi nell’ammontare lo stesso volume d’affari (ipotesi rara ma possibile).
In ogni caso, poi, bisognerà verificare se esistono situazioni strutturali che determinino un credito IVA, e che dunque esso non nasca banalmente da minori cessioni rispetto agli acquisti. Alcune di queste situazioni strutturali sono: applicazione sistematica di aliquote a valle inferiori a quelle a monte; esecuzione di operazioni esenti, fuori campo o non imponibili; elevati acquisti di beni strumentali.
La perplessità maggiore lasciata dalla circolare riguarda il caso (frequentissimo nelle realtà medio-grandi) in cui l’azienda tiene da sè la sua contabilità , senza ricorrere ad alcun professionista. Se esiste un organo di controllo, come il collegio sindacale, per espressa previsione di legge puಠprovvedere quest’ultimo ad eseguire i controlli ed apporre il visto di conformità ; ma in caso contrario?
Sembrerebbe proprio che occorra rinunciare al visto di conformità (a meno di non pagare profumatamente un commercialista assunto ad hoc), ma questo creerebbe un’ingiustificata disparità fra i contribuenti. Si attendono, dunque, urgenti chiarimenti.