L’agevolazione fu varata in un primo momento come incentivo a fruizione automatica al verificarsi di determinate condizioni; nel 2003, perà², per motivi di controllo dei conti pubblici furono prese due decisioni: per il futuro esso sarebbe stato trasformato in un incentivo “a domandaâ€, e cioèrogato in seguito ad una specifica istanza, mentre per il passato si rendeva necessaria una ricognizione dello stato dell’arte.
Fu stabilito, percià², che tutti coloro che avevano fruito del beneficio dovevano inviare una dichiarazione (il modello CVS) che aveva la finalità di un vero e proprio censimento. Fu anche deciso che chi non ottemperava a tale obbligo decadeva dall’agevolazione, dovendo dunque restituire il credito d’imposta guadagnato a suo tempo.
Negli anni sono stati numerosissimi i contenziosi avviati dai contribuenti che, avendo ignorato l’obbligo di inviare il modello CVS, si sono visti decadere dall’incentivo. Ma la Corte di Cassazione e persino la Corte Costituzionale, interrogate in merito, non hanno trovato motivi per bocciare tale decadenza: la Consulta, in particolare, ha ritenuto inesistente l’idea che venissero negati diritti già acquisiti.
Con la circolare n. 55, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito ai propri funzionari che le controversie con i contribuenti vanno sempre portate avanti, in quanto la giurisprudenza, ormai, in questa materia ha sistematicamente dato torto ai contribuenti.