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Visco-Sud, senza il modello CVS si decade dal beneficio

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In questi ultimi giorni l’Agenzia delle Entrate ha sfornato numerose circolari d’interesse per i contribuenti. Oltre a quelle dedicate al visto di conformità  sul credito IVA e sulla ritenuta d’acconto associazioni professionisti, si segnala la circolare n. 55/2009, dedicata all’antica agevolazione nota come “Visco-Sud” (art. 8 L. 388/2000) che favoriva gli investimenti nel Meridione (da non confondere con la nuova Visco-Sud, varata nel 2006).


L’agevolazione fu varata in un primo momento come incentivo a fruizione automatica al verificarsi di determinate condizioni; nel 2003, perà², per motivi di controllo dei conti pubblici furono prese due decisioni: per il futuro esso sarebbe stato trasformato in un incentivo “a domanda”, e cioèrogato in seguito ad una specifica istanza, mentre per il passato si rendeva necessaria una ricognizione dello stato dell’arte.

Fu stabilito, percià², che tutti coloro che avevano fruito del beneficio dovevano inviare una dichiarazione (il modello CVS) che aveva la finalità  di un vero e proprio censimento. Fu anche deciso che chi non ottemperava a tale obbligo decadeva dall’agevolazione, dovendo dunque restituire il credito d’imposta guadagnato a suo tempo.

Negli anni sono stati numerosissimi i contenziosi avviati dai contribuenti che, avendo ignorato l’obbligo di inviare il modello CVS, si sono visti decadere dall’incentivo. Ma la Corte di Cassazione e persino la Corte Costituzionale, interrogate in merito, non hanno trovato motivi per bocciare tale decadenza: la Consulta, in particolare, ha ritenuto inesistente l’idea che venissero negati diritti già  acquisiti.


Con la circolare n. 55, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito ai propri funzionari che le controversie con i contribuenti vanno sempre portate avanti, in quanto la giurisprudenza, ormai, in questa materia ha sistematicamente dato torto ai contribuenti.