Per eseguire la rivalutazione, occorre che sia eseguita una perizia giurata da parte di un esperto, che stabilisca il valore dei beni alla data del 1° gennaio 2010. La differenza fra il valore attribuito dalla perizia e il costo originario costituisce la rivalutazione, da sottoporre ad imposta sostitutiva. L’aliquota da applicare sull’ammontare della rivalutazione èpari al 4% per i terreni (edificabili e agricoli) e per le partecipazione qualificate, e del 2% per le partecipazioni non qualificate.
Pi๠precisamente, nelle società non quotate (le uniche le cui partecipazioni possono essere rivalutate), le quote societarie si definiscono “qualificate†se costituiscono almeno il 25% del capitale sociale, o se consentono di detenere almeno il 20% dei voti esprimibili in assemblea ordinaria; al di sotto di tali soglie, le partecipazioni sono “non qualificateâ€.
Il contribuente puಠdecidere se versare l’intera imposta sostitutiva entro la data del 31 ottobre 2010, oppure se ripartirla in due o tre quote annuali di pari importo (sempre da versare entro il 31 ottobre). In caso di rateazione, occorre aggiungere gli interessi sulla base del tasso del 3% annuo.
La legge stabilisce infine quali esperti sono abilitati ad eseguire la perizia. Per i terreni: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, purchè iscritti ai rispettivi albi, mentre, per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e al registro dei revisori contabili.