Il bonus consiste in un credito d’imposta, applicabile esclusivamente in compensazione e non imponibile nè come IRPEF/IRES nè come IRAP.
Si tratta di una misura adottata per favorire il ricorso a soluzioni contro il crimine comune a favore dei negozianti, con particolare riferimento ai tabaccai (frequenti vittime di rapine). Il credito d’imposta concedibile, infatti, corrisponde all’ottanta percento delle spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature di sicurezza: porte blindate, telecamere e altri sistemi di videosorveglianza, casseforti, vetrine antisfondamento, macchinette antifalsari, allarmi e via dicendo.
Il costo va considerato al netto dell’IVA (o al lordo per i contribuenti minimi, che non possono detrarla) e fino ad un tetto massimo riconosciuto al bonus.
Questo tetto varia a seconda della tipologia di contribuenti: alla prima categoria appartengono le piccole e medie imprese operanti nella vendita al dettaglio e nella somministrazione di alimenti e bevande, mentre alla seconda appartengono i rivenditori di generi di monopolio (come appunto i tabacchini). Per i primi il tetto èpari a 3.000 euro, per i secondi si scende invece a 1.000.
Il concetto di “piccola e media impresa†èricavato dalla normativa comunitaria: le aziende rientrano nella definizione di PMI quando il fatturato annuo non supera 50 milioni di euro, i ricavi non superano 43 milioni e gli occupati sono meno di 250.