Innanzitutto, la nomina avviene da parte dei soci ma sulla base di una “proposta motivata†da parte del collegio sindacale, che dovrà vigilare sull’indipendenza del revisore e sullo svolgimento delle sue funzioni (questo, naturalmente, se la revisione legale non èattribuita allo stesso collegio).
Sempre in merito all’indipendenza del revisore, èscritto che egli deve astenersi da ogni incarico in cui altre relazioni d’affari o d’altro genere farebbero sorgere ad un terzo il legittimo sospetto che tale indipendenza sia compromessa. Da notare che il discorso si allarga anche all’ipotesi in cui le relazioni sospette fanno capo alla “rete†cui il revisore fa parte: esempio classico di rete sono le associazioni professionali, ma se ne potrebbero ipotizzare anche altre.
àˆ stata introdotta la possibilità per il revisore di dare le dimissioni (prima non prevista dalla legge). Il revisore, perà², puಠessere chiamato a rispondere dei danni causati dalla sua decisione, e in ogni caso rimane in carica fino alla nomina del suo successore.
Ma non basta: l’ente che gestirà il registro dei revisori legali (presumibilmente il ministero dell’Economia) dovrà essere informato delle avvenute dimissioni nonchè delle motivazioni; e su quest’ultimo punto èfacile immaginare le difficoltà applicative.
In merito alla durata degli incarichi, si èfissato che nelle società quotate sarà novennale, mentre nelle società non quotate ètriennale. Nei gruppi societari con aziende quotate, sarà consentito nominare un’unica società di revisione con incarico novennale.
La revisione dovrà avvenire tecnicamente sulla base dei principi internazionali, che l’Unione Europea si appresta a adottare; nell’attesa, si impiegheranno i principi elaborati dagli ordini professionali nazionali.