Home » Permesso assistenza disabili

Permesso assistenza disabili

In un Paese come il nostro in cui l’età  media continua a crescere, sono sempre di pi๠i dipendenti che devono riuscire a far combaciare i rigidi orari di lavoro con l’esigenza di assistere i parenti infermi.
A tutela di queste difficili situazioni, interviene una legge del 1992, che tuttora disciplina i diritti del lavoratore.

àˆ necessario che l’assistenza sia prestata ad un parente stretto (coniuge, genitore o altro ascendente, zio, fratello o sorella, figli e altri discendenti, nipoti, affini) e che costui o costei sia dichiarato afflitto da grave handicap fisico e/o psichico, attestato da un’apposita commissione medica.


In queste ipotesi, il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per due ore al giorno (se l’orario prevede almeno sei ore giornaliere) o, in alternativa, per tre giorni al mese, anche frazionati. Tali permessi danno comunque luogo all’ordinaria retribuzione, ma non sono conteggiati ai fini del calcolo della tredicesima e delle altre eventuali componenti retributive. L’importo èanticipato in busta-paga dal datore di lavoro, che poi potrà  conguagliarlo con le varie somme dovute mensilmente all’INPS.

Nell’ipotesi in cui il parente da assistere sia un figlio gravato da grave forma di disabilità , èpossibile richiedere un periodo di congedo per tutto il tempo necessario, fino ad un massimo di due anni, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.


Una normativa distinta ma affine riguarda infine i casi di tossicodipendenza. Il lavoratore subordinato che deve sottoporsi ad un programma di cure e riabilitazione, nonchè un eventuale parente che intenda assisterlo e seguirlo, hanno diritto a loro volta a richiedere un periodo di congedo con diritto alla conservazione del posto, commisurato alla durata della disintossicazione fino ad un massimo di tre anni.