La data ultima per l’invio telematico èfissata al giorno 25 successivo al mese o trimestre interessato: anche su questo non c’erano certezze (si parlava del 19 o del 20).
I modelli INTRA, come nel passato, contengono una parte di informazioni fiscali (partita IVA della controparte, importi ecc.) e una parte di informazioni statistiche (tipologia di beni, massa ecc.). Tutti i contribuenti sono tenuti alla redazione della parte fiscale, mentre l’obbligo di compilare la parte statistica concerne soltanto coloro che sono tenuti all’invio mensile; i potenziali “trimestrali†che tuttavia scelgono liberamente di eseguire l’invio mensile sono comunque esonerati dalla parte statistica.
Va segnalato che coloro che operano in alcuni settori specifici (merci destinate ad aree sinistrate con finalità di soccorso, compravendita di natanti e velivoli, energia elettrica, gas) siano tenuti sempre all’obbligo mensile: per loro la trimestralità èsclusa.
Alcuni servizi non devono essere inclusi nei nuovi modelli INTRA: si tratta delle prestazioni indicate ai nuovi articoli 7-quater e 7-quinquies della legge IVA (perizie, ristorazione, trasporto passeggeri ecc.); è quindi ammesso tralasciare le relative informazioni.
Confrontando la nuova normativa con la previgente, si notano parecchie differenze, fra cui l’uguale soglia di trimestralità per acquisti e cessioni e l’abolizione dell’invio cartaceo e via floppy (salva la deroga descritta per questi primi mesi) nonchè dell’invio annuale per i piccoli contribuenti.
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che gli invii errati eseguiti con riferimento ai mesi da gennaio a maggio 2010 non saranno sanzionati purchè (con modalità ancora da definire) entro il 20 luglio si provveda alle relative correzioni e integrazioni.