Precisiamo subito che per gli imprenditori individuali le medesime regole valgono anche ai fini IRAP, mentre per le società nell’IRAP conteranno solo e semplicemente i medesimi valori indicati in bilancio.
Ebbene, anche il legislatore fiscale riconosce che individuare il costo specifico delle singole rimanenze, pur apprezzabile, èdi fatto impossibile nella maggior parte dei casi, e dunque riconosce la validità dei metodi di stima delle rimanenze indicati (LIFO, FIFO e costo medio ponderato). C’ perಠuna condizione: si puಠapplicare anche fiscalmente un certo metodo di stima purchè lo stesso sia utilizzato anche in bilancio. Sono inoltre ammissibili anche altri eventuali metodi di valutazione, purchè il valore cosଠdeterminato non sia inferiore rispetto a quello che si otterrebbe utilizzando il LIFO a scatti annuale.
Come si èvisto, le rimanenze vanno indicate in bilancio al valore di realizzo se esso èinferiore al costo (specifico o stimato). Qualcosa del genere èriconosciuto anche dal punto di vista fiscale, seppure con termini diversi; costituisce infatti costo deducibile la svalutazione delle rimanenze compiuta per adeguare la stima al “valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizioâ€: una definizione imprecisa che nella pratica provoca qualche discrasia fra bilancio e modello UNICO e che il legislatore dovrebbe rivedere.
Va segnalato come questo discorso non valga per semilavorati e prodotti in corso di lavorazione: per essi l’unico valore fiscalmente riconosciuto èil costo.
Ricordiamo, infine, che alcune aziende (come quelle che operano nel ramo petrolifero) sono obbligate a valutare fiscalmente le rimanenze col metodo LIFO (in genere quello fiscalmente pi๠oneroso), al di là di quanto operato in bilancio: èla cosiddetta “Robin Hood Taxâ€, introdotta nel 2008.