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Regime agevolato per le nuove iniziative (terza parte)

Una volta rispettati tutti i requisiti, quali sono i vantaggi dell’adesione al “forfettino”?

Innanzitutto, viene meno l’obbligo di tenere la contabilità : sarà  perciಠsufficiente emettere tutte le fatture e conservare tutti i documenti d’acquisto, ma senza bisogno di registrare alcunchè.

In secondo luogo, l’IVA ècalcolata solamente una volta all’anno, in sede di dichiarazione. Viene perciಠmeno l’obbligo di tutte le liquidazioni e i versamenti infrannuali, compreso l’acconto di dicembre.
In terzo luogo, nelle fatture emesse non si subisce alcuna ritenuta d’acconto, purchè si specifichi nel documento stesso che il compenso, essendo “soggetto ad imposta sostitutiva ex art. 13 L. 388/2000” (questa la dicitura da inserire in fattura), non èsottoposto ad alcuna ritenuta.


Infine, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo non va a sommarsi con gli altri redditi del contribuente, bensଠètassato a parte: esso èinfatti soggetto ad un’imposta sostitutiva del 10%.
Il confronto con il “regime agevolato per i contribuenti minimi” (o “forfettone”) ècomplesso, e la scelta fra un regime e l’altro dipende da parecchi fattori cui occorre dare una personale valutazione di preferenza.

Il “forfettone” ha dalla sua l’esenzione dall’IRAP e dagli studi di settore, cui invece gli aderenti al “forfettino” sono sottoposti. Inoltre, l’applicazione rigorosa del principio di cassa consente agli aderenti al “forfettone” di scaricare subito dal reddito tutte le spese dei beni strumentali (non soggette ad ammortamento), e di essere tassati solo per i compensi effettivamente incassati.


Di contro, gli aderenti al “forfettino” possono vantare un’aliquota per l’imposta sostitutiva IRPEF pi๠bassa (10% anzichè 20%) e, soprattutto, la possibilità  di scaricare l’IVA sugli acquisti, cosa che ai “minimi” ènegata.

In entrambi i casi, comunque, il contribuente èsentato dalla tenuta della contabilità  e dagli ordinari versamenti infrannuali.