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Collegamento fra società 

L’ipotesi del controllo fra società , cosଠcome definito dall’articolo 2359 del codice civile, èquella in cui con maggiore rilevanza si verifica il fenomeno dei gruppi di imprese. Tuttavia, il codice prevede anche un’altra ipotesi forse ancora pi๠diffusa: quella del collegamento.

Noi parliamo di due imprese fra loro collegate quando una di esse non possiede cosଠtante partecipazioni nel capitale sociale dell’altra da poter esercitare nell’assemblea ordinaria dei soci un’influenza dominante, ma comunque una “influenza notevole”.


Al contrario dell’influenza dominante, che la legge cita lasciando molti dubbi sul suo significato, per quanto concerne l’influenza notevole (ugualmente non definita) il codice individua perlomeno dei parametri di riferimento. L’influenza notevole, infatti, si presume quando la prima società  possiede tante azioni da poter esercitare almeno il 20% dei voti esprimibili nell’assemblea ordinaria della seconda, o anche solo il 10% se la collegata èun’impresa quotata in Borsa o in altri mercati regolamentati. Infatti, poichè nelle società  quotate la maggioranza del capitale èpolverizzata e posseduta da una miriade di piccoli investitori, avere anche solo il 10% dei voti èsufficiente per influire sensibilmente sulle decisioni dell’assemblea.

Va segnalato come la legge non chiarisce se situazioni di influenza notevole possano essere individuate anche se non si raggiungono le soglie indicate, ma di solito si interpreta la risposta in senso positivo.


Al contrario del controllo, il collegamento deve essere esercitato sempre in maniera diretta: non esistono ipotesi di collegamento indiretto. Dunque se Alfa ècollegata a Beta e quest’ultima a Gamma, Alfa e Gamma non sono collegate fra loro. Analogamente non assume alcuna importanza la presenza di particolari vincoli contrattuali fra loro per determinarne il collegamento.