Esisteva infatti anche un secondo obiettivo: stabilire precisi divieti in merito ad alcune operazioni che, tramite vie traverse, potessero creare situazioni perniciose per i soci di minoranza o per i creditori.
Le fattispecie oggi monitorate dal codice civile sono tre.
Il primo caso èquello della sottoscrizione reciproca delle quote sociali di controllante e controllata: se contemporaneamente la controllante Alfa sottoscrive azioni di nuova emissione della controllata Beta e viceversa, gli aumenti reciproci di capitale risulteranno puramente virtuali, con grave danno per chiunque si illuda che le due società si siano rafforzate patrimonialmente. Perchè si integri la fattispecie vietata non occorre necessariamente che le due sottoscrizioni avvengano contemporaneamente, bensà¬, pi๠genericamente, che vi sia sotto un disegno unitario anche quando i tempi siano differenti.
Qualora l’obbligo di legge sia infranto, entrambe le sottoscrizioni sono radicalmente nulle e perciಠprive di ogni effetto giuridico.
La seconda ipotesi èstrettamente collegata alla prima: al di là di azioni reciproche, alla controllata èsempre vietato sottoscrivere azioni della propria controllante.
In terzo luogo, infine, la controllante puಠacquistare quote della controllante solo entro precisi limiti (che descriveremo nel prossimo articolo).
Il motivo di queste due prescrizioni èvidente: gli amministratori della controllata sono soggetti al potere dell’assemblea dei soci della stessa controllata, in cui, per definizione, l’influenza dominante èsercitata dalla controllante. Il rischio, dunque, èche gli amministratori della controllata vogliano (tramite partecipazioni nella controllante) influenzare il voto dell’assemblea da cui loro stessi dipendono, sottraendosi quindi a qualunque rischio di revoca.