In caso di impresa di nuova costituzione, ovviamente, il sottraendo della differenza descritta sarà pari a zero.
Il risultato di tali calcoli va poi moltiplicato per l’intensità d’aiuto.
Ipotizziamo una società di medie dimensioni che operi a Salerno da diversi anni e che acquisti nel 2009 impianti e macchinari per cinquantamila euro.
Le quote di ammortamento dei beni analoghi acquistati in precedenza assommano a ventimila euro, mentre gli ammortamenti riferiti ai nuovi acquisti non hanno rilevanza. La differenza èdunque pari a trentamila euro, che, moltiplicato per 40% (l’intensità d’aiuto prevista per le medie imprese operanti in Campania) porta al risultato di dodicimila euro.
Tale agevolazione èfruita sotto forma di credito d’imposta, esente da IRPEF/IRES e IRAP, ed èutilizzabile in compensazione per i primi sei mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi solo con i debiti d’imposta risultanti dalla medesima, mentre dopo il primo semestre si puಠutilizzare liberamente.
Si decade dal beneficio se i beni acquistati non entrano in funzione entro due anni dall’acquisto, oppure se sono dismessi nei primi cinque anni.
Per motivi di tutela dei conti pubblici, dal 2008 l’agevolazione èriservata solo a coloro che inviano telematicamente una richiesta di ammissione al beneficio, in cui descrivere l’investimento compiuto e autocertificare che per quei beni non si èfruito di nessun altro contributo pubblico.
Le risorse a disposizione sono attribuite fino ad esaurimento, e dunque i meno lesti ad inviare l’istanza rischiano di restare fuori da ogni vantaggio.