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Ricorsi sugli appalti, nuove norme in arrivo

Moltissimi bandi pubblici subiscono l’impugnazione da parte di chi non si classifica vincitore, e il ricorso finisce regolarmente per bloccare tutta la procedura per mesi o anni. Questo, se si tratta di costruire una strada o un ospedale, puಠcausare molti problemi all’interesse collettivo.

L’Unione Europea ha emanato una direttiva per ridisegnare la materia, assicurando in particolare una certa sveltezza del sistema procedurale. Il Governo sta esaminando una bozza di decreto legislativo che recepisca le indicazioni europee: il decreto non èancora pronto, ma ormai sono noti i contenuti che presenterà .


Il ricorso potrà  essere presentato entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione della gara, e comporterà  l’impossibilità  per l’ente appaltante di procedere alla stipulazione del contratto fino a che la situazione non si sarà  risolta.

Tuttavia, il ricorso dovrà  essere presentato obbligatoriamente presso un organismo di mediazione che cercherà  di trovare un accordo fra le parti, e solo se questo tentativo dovesse fallire si procederà  giudizialmente.

In tal caso, la strada privilegiata sarà  l’arbitrato: solo come extrema ratio, dunque, la palla passerà  al TAR. I termini per il processo amministrativo, tuttavia, saranno drasticamente ridotti, con l’introduzione di un apposito rito abbreviato, e sarà  espressamente esclusa l’ultima carta normalmente a disposizione del ricorrente in un procedimento amministrativo, e cioèil ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Inoltre, qualora il TAR arrivi ad una conclusione che sostanzialmente ricalchi la proposta del mediatore, colui che l’aveva ingiustificatamente rifiutata sarà  condannato al pagamento delle spese processuali (un incentivo per chiudere la questione già  davanti al mediatore).

L’aspetto pi๠rilevante, comunque, èun altro: al giudice amministrativo sarà  consentito, qualora l’interesse pubblico lo richieda, di dar corso ugualmente all’appalto originario anche in caso di vittoria del ricorrente, riconoscendo a quest’ultimo un semplice risarcimento dei danni subiti.