Percià², chi aveva comprato separatamente terreno e fabbricato non aveva particolari problemi, mentre chi (la grande maggioranza) li aveva comprati insieme, doveva separare dal valore complessivo quello del terreno. Il discorso, bene precisarlo, riguarda qualsiasi tipo di fabbricato, inclusi quelli inseriti in un condominio.
In mancanza di altri metodi oggettivi, la legge stabilisce forfetariamente che il valore del terreno èpari al 20% del costo complessivo (30% in caso di fabbricati industriali).
La legge èntrata in vigore il 4 luglio 2006. Percià², tutti i contribuenti quell’anno hanno dovuto scorporare i valori di terreni e fabbricati e ripartire proporzionalmente le quote già maturate (gli ammortamenti passati riferibili ai terreni sono stati fatti salvi). Dopodichè, da allora in poi l’ammortamento va calcolato solamente sul valore determinato per il solo fabbricato.
Il discorso vale anche per i liberi professionisti, che perಠammortizzano soltanto gli immobili acquistati prima del 14 giugno 1990 o fra il 2007 e il 2009, giacchè quelli acquistati in altre date non sono ammortizzabili (per via delle continue variazioni delle leggi fiscali).
Un altro tema molto particolare èpoi quello dei beni gratuitamente devolvibili. Quando un’impresa prende in concessione un bene demaniale, normalmente èprevisto nel contratto che al termine i beni dell’azienda passano a loro volta al demanio (si pensi ad un chiosco sulla spiaggia). In questo caso, èprevisto che, fiscalmente, tali beni siano ammortizzati in quote uguali per l’intera durata della concessione, senza dunque applicazione dell’ammortamento ordinario o di altre regole.