Il primo elemento da indicare consiste, ovviamente, nell’indicazione dei soci. Se persone fisiche, per ognuno di essi occorre indicare i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza).
La legge non lo dice espressamente, ma oggi si ritiene assolutamente ammissibile che uno o pi๠soci possano essere altre società o comunque soggetti diversi dalle persone fisiche, incluse le società di capitali: in quest’ipotesi, i dati da indicare saranno la ragione sociale e l’indirizzo della sede legale.
àˆ necessario ricordare che il socio deve essere dotato di capacità di agire. Non possono dunque aderire i minori non emancipati, gli interdetti e gli inabilitati salvo che il giudice li autorizzi a continuare un’attività d’impresa, nonchè i minori emancipati salvo che il giudice non autorizzi ad esercitare tale attività .
La differenza fra “continuare†ed “esercitare†comporta che il minore emancipato puಠfin dall’inizio essere socio, mentre le altre figure possono essere autorizzate solo se erano già soci e la condizione di interdizione o inabilitazione sia intervenuta in seguito (per i minori non emancipati, ovviamente, non si vede via di scampo).
Un secondo elemento che deve essere indicato èl’oggetto sociale: si tratta, cioà¨, dell’attività svolta dall’impresa. In linea di massima, la Snc puಠsvolgere qualsiasi genere di attività d’impresa (agricola o commerciale), ad eccezione di quelle che la legge riserva a tipologie particolari (per esempio le banche devono essere costituite normalmente in forma di SpA o cooperativa).
L’oggetto sociale, inoltre, deve essere lecito, possibile e determinato (o, perlomeno, determinabile).