Home » Snc: i conferimenti e il socio d’opera

Snc: i conferimenti e il socio d’opera

Come in ogni società , anche nelle società  in nome collettivo i soci hanno un obbligo fondamentale: i conferimenti. Ognuno di essi, infatti, ètenuto a versare alla società  i mezzi necessari perchè questa possa operare.

I conferimenti possono essere in denaro o in natura: crediti, beni materiali, prestazioni lavorative. Tutti insieme costituiscono il capitale sociale, che rappresenta la prima garanzia a tutela dei creditori della società ; prima ma non unica, giacchè i soci rispondono in via sussidiaria anche con il loro patrimonio personale.


Proprio per il fatto che nelle Snc il capitale sociale ha un’importanza relativa, i conferimenti in natura non subiscono la normativa tipica delle società  di capitale, in cui essi sono sottoposti a complesse e rigorose valutazioni. Nelle Snc e in tutte le società  di persone, infatti, sono i soci stessi ad accordarsi liberamente sul valore da attribuire ai conferimenti in natura.

Il discorso, molto semplice, tende perಠa complicarsi nell’ipotesi in cui il conferimento sia costituito da prestazioni lavorative: si parla, in tal senso, del cosiddetto “socio d’opera”, alle cui eventuali prestazioni èdedicato un punto specifico fra i nove elementi da inserire nell’atto costitutivo della Snc.

L’atto, infatti, deve indicare nel dettaglio i conferimenti dei soci e, separatamente, le prestazioni del socio d’opera: èinfatti evidente come tale peculiare conferimento possa assumere connotati molto diversi secondo la sua durata nel tempo e l’attività  effettivamente prestata, ed èquindi bene che i soci si accordino in maniera dettagliata su come determinarne il valore.


In tutti i casi, ancora una volta il codice civile fissa una norma di chiusura che taglia la testa al toro: qualora i soci non stabiliscano espressamente in maniera diversa, si presume (senza possibilità  di prova contraria) che i conferimenti siano tutti di uguale ammontare.