Questo comporta l’esistenza di un diritto fondamentale di cui godono i creditori della società : qualora i loro crediti non siano saldati, essi hanno diritto ad agire in tribunale per pignorare non solo il patrimonio sociale ma anche quelli dei soci, fino a completa soddisfazione.
Al contrario di quanto avviene nelle società semplici, perà², il creditore sociale èobbligato ad agire primariamente sul patrimonio sociale e solo in seguito, sussidiariamente, sui patrimoni personali, qualora il primo non sia stato sufficiente. Questo principio (la “preventiva escussione del capitale socialeâ€), èinderogabile e puಠanche essere rilevato d’ufficio dal giudice.
Quando perಠrisulta possibile agire sussidiariamente sui patrimoni dei singoli soci, il discorso per questi ultimi diviene difficile: essi, infatti, rispondono illimitatamente e solidalmente. Quest’ultimo concetto (la “solidarietà passivaâ€) significa che il creditore puಠscegliere di agire per la soddisfazione integrale dei suoi diritti sul patrimonio del socio Tizio e di lasciar perdere Caio, e nessuno di loro due puಠin alcun modo opporsi. Solo in un secondo momento, infatti, Tizio potrà rivalersi su Caio per farsi rimborsare da quest’ultimo la sua quota di debiti.
I soci possono in realtà stabilire fra loro delle limitazioni di responsabilità (per esempio possono accordarsi che Tizio non risponde col suo patrimonio personale), ma queste clausole, anche se pubblicate nell’atto costitutivo, hanno valenza puramente interna e non sono opponibili ai creditori: Tizio dovrà comunque pagare tutto quello che il creditore chiede, salvo poi farsi rimborsare da Caio.