Come già descritto abbondantemente, ogni socio ha in linea teorica il diritto ad amministrare la società in forma disgiuntiva e a rappresentarla, salvo che l’atto costitutivo non preveda soluzioni differenti.
A parte questo, comunque, la legge preveda diversi altri diritti che rientrano nello stesso alveo. Innanzitutto, ciascun socio puಠesprimere il suo voto nelle decisioni rimesse, appunto, al voto comune dei soci.
Nell’ipotesi di amministrazione disgiuntiva, ogni socio-amministratore ha diritto di opporsi a qualsiasi atto amministrativo compiuto da un altro amministratore prima che esso sia portato a termine, e puಠesprimere il suo voto nel momento in cui la decisione finale èrimessa alla volontà degli altri amministratori. Discorso analogo nel caso dell’amministrazione congiuntiva: ognuno puಠesprimere il suo voto.
Ogni socio ha poi il diritto di chiedere giudizialmente la revoca di uno o pi๠amministratori quando sussista una giusta causa.
Quando un socio èscluso dalla carica di amministratore in conseguenza dell’atto costitutivo (oppure il suo potere èlimitato), ha diritto di chiedere in ogni momento notizie agli amministratori sull’andamento della società e puಠliberamente consultare i documenti contabili e ogni altro atto concernente l’amministrazione; ha il diritto, inoltre, di consultare annualmente un rendiconto economico, che ha una funzione simile al bilancio ma senza una forma predeterminata.
àˆ un potere di controllo molto superiore rispetto a quello analogo previsto per gli azionisti di una SpA, ed ègiustificato dal fatto che il socio di una Snc rischia di rispondere in proprio delle obbligazioni sociali.
Il socio, infine, ha il diritto di recedere dalla società e di opporsi alla propria esclusione, secondo i binari che descriveremo nel prossimo articolo.