Nonostante il sovraffollamento di leggi nel nostro ordinamento, ad oggi non esiste nessuna norma che regoli la questione: si tratta quindi di interpretare il problema applicando le regole generali del diritto.
In linea di massima, possiamo individuare due casi. Nella prima ipotesi, il cliente non si presenta per motivi indipendenti dalla sua volontà : un incidente stradale, una malattia o, com’ capitato recentemente, una nube vulcanica che ha cancellato il volo aereo. Quando non si adempie ad un’obbligazione giuridica per cause di forza maggiore, il contratto si risolve come se non fosse mai stato stipulato: ciಠsignifica che niente èdovuto da una parte all’altra e che un’eventuale caparra o pagamento anticipato dovrà essere restituito al cliente, purchè, ovviamente, quest’ultimo possa dimostrare quanto capitato.
Se invece il cliente non ha una giustificazione oggettiva, il discorso diventa diverso. Egli sarà tenuto a risarcire l’albergatore dei danni causati a quest’ultimo, e in particolare del mancato guadagno da lui subito. L’imprenditore potrà quindi trattenere l’eventuale caparra e se questa non fosse sufficiente potrà chiedere di versare la differenza.
Un problema collaterale ancora pi๠nebuloso èla data entro la quale il cliente puಠannullare la prenotazione senza subire conseguenze. In mancanza di qualsiasi riferimento legislativo, valgono le consuetudini: in genere, si considera come ultimo momento valido le ore 12 del giorno precedente a quello previsto per l’arrivo.