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Illeciti fiscali: la responsabilità  del professionista

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza (la n. 9916/2010), ha stabilito che metà  della sanzione attribuita ad un certo contribuente che aveva pagato meno imposte del dovuto ricade sul commercialista che l’aveva seguito, e che aveva dedotto nella sua dichiarazione alcuni oneri dei quali non esisteva documentazione.


La sentenza ha efficacia, com’ ovvio, solamente con riferimento al singolo caso esaminato, ma molti professionisti si sono preoccupati sulla possibilità  che venga ad instaurarsi anche per il futuro un principio di responsabilità  solidale fra loro e i clienti.
La preoccupazione ètanto pi๠significativa se si pensa che molti illeciti in campo fiscale presentano risvolti anche di carattere penale: si pensi al caso di dichiarazione infedele con imposta evasa superiore alle soglie descritte nel dettaglio dal decreto legislativo n. 74/2000.
La sentenza della Cassazione, a dire il vero, ha avuto conseguenze soltanto dal punto di vista amministrativo per il professionista coinvolto. In ambito penale, infatti, la giurisprudenza ormai consolidata ha stabilito un punto di riferimento preciso: il professionista puಠessere chiamato a rispondere penalmente soltanto se èriconoscibile un suo comportamento concreto nella realizzazione dell’illecito.
Questo accade, ad esempio, se il commercialista ha provveduto personalmente a mantenere una contabilità  incompleta o infedele, ha emesso fatture su operazioni inesistenti per conto del cliente o ha concorso con lui a macchinare gli artifici per supportare una dichiarazione fraudolenta.


Il discorso, invece, assume connotati differenti quando il professionista si èlimitato ad un’attività  consulenziale oppure ha redatto contabilità  e dichiarazioni sulla base di documenti e informazioni fornite dal cliente: in queste ipotesi, infatti, non compare l’elemento del dolo nel suo comportamento, il che determina l’esenzione da ogni responsabilità  penale.