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Credito per imposte pagate all’estero

Chi risiede fiscalmente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, deve indicare nella sua dichiarazione anche i redditi percepiti da eroganti esteri.

Per evitare, perà², che sui medesimi importi siano pagate le imposte due volte (in Italia e nel Paese straniero), il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede un complesso meccanismo di neutralizzazione, applicabile tanto dai soggetti IRPEF quanto da quelli IRES.


Il contribuente puಠinfatti fruire di un credito che, in linea di massima, evita di pagare imposte italiane sui redditi esteri (per quanto essi vadano comunque dichiarati); la funzione del credito èdi rimborsare indirettamente le imposte pagate all’estero.

Ci spieghiamo con un esempio. Immaginiamo che il contribuente dichiari redditi per 100.000 euro: 70.000 percepiti in Italia e 30.000 all’estero. Ciಠsignifica che i redditi esteri sono pari al 30% dei redditi totali: questo comporta il riconoscimento di un credito per le imposte pagate all’estero fino ad un massimo pari al 30% dell’IRPEF calcolata in Italia.


Se dunque dalla sua dichiarazione dei redditi si calcola un’IRPEF totale pari a 40.000, gliene verrà  scomputata il 30%, ossia 12.000. In altre parole, gli èriconosciuto uno “sconto” per imposte subite all’estero pari a 12.000, e l’IRPEF netta da pagare in Italia sarà  perciಠpari a 28.000.

Questo 30%, perà², va inteso come tetto massimo dello sconto riconosciuto: se le imposte pagate all’estero fossero state minori, il credito d’imposta sarà  pari al valore effettivo. Se invece fossero state maggiori, la differenza sarà  irrecuperabile e dunque perduta.

Maggiori agevolazioni per i soggetti IRES: la differenza non recuperata èrinviabile al futuro (fino ad otto anni), e abbatterà  l’imposta italiana futura quando, matematicamente, si presenteranno le condizioni che mancavano quest’anno.