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Costituzione ed estinzione dell’usufrutto

L’usufrutto puಠsorgere per numerose cause. La prima èquella del contratto fra nudo proprietario e usufruttuario; capita, ad esempio, che delle persone anziane e bisognose di liquidità  vendano la nuda proprietà  della loro casa ad un investitore in cambio di un corrispettivo limitato e del diritto di usufrutto sulla stessa: cosicchè loro resteranno a vivere in quella casa, e l’investitore ne avrà  la piena proprietà  solo alla loro morte.


Ma l’usufrutto puಠnascere anche per testamento (un nonno puಠlasciare la nuda proprietà  di un immobile al nipote e l’usufrutto al padre di lui) oppure puಠsorgere per usucapione da parte dell’usufruttuario. Esistono, poi, alcune ipotesi in cui èlo stesso legislatore ad imporre il diritto: si parla, in tal senso di usufrutto legale. Per esempio, il genitore èper legge usufruttuario dei beni di proprietà  del figlio minorenne (poichè egli non ne puಠancora disporre).

Sono diverse anche le cause che possono portare all’estinzione del diritto di usufrutto: per esempio, la rinuncia dell’usufruttuario o la consolidazione fra lo stesso e il nudo proprietario. Se il diritto èsorto per contratto o per testamento, la nullità  dell’atto o, nel caso del contratto, la risoluzione, automaticamente avrà  come conseguenza la scomparsa del diritto.


Puಠanche avvenire che il titolare del diritto non ne faccia uso: in tal caso, dopo vent’anni, si avrà  la sua prescrizione.

Puಠinoltre avvenire che l’usufruttuario violi il limite impostogli dalla legge, e cioèil divieto di mutare la destinazione economica del bene: in tal caso il nudo proprietario potrà  imporre la conclusione anticipata del rapporto giuridico.
Va infine considerato il fattore-tempo: l’usufrutto non puಠdurare in eterno. Alla scadenza, dunque, il diritto si estinguerà : sui particolari di tale scadenza ritorneremo nel prossimo articolo.