In caso di nascita del diritto per contratto o testamento, le parti contraenti oppure il testatore possono avere fissato una scadenza precisa, e dunque a quella data l’usufrutto cesserà .
Se questo non èstato prestabilito oppure l’usufrutto èsorto per altre cause, èil codice civile a fissare la durata massima del diritto: trent’anni se l’usufruttuario èuna persona giuridica, oppure la vita stessa del soggetto se èpersona fisica.
Comunque, anche nel caso del contratto e del testamento la durata stabilita non puಠoltrepassare il limite di legge: se per esempio vi èun contratto, l’usufruttuario èuna Srl e le parti hanno stabilito una durata di quarant’anni, il contratto cesserà ugualmente al trentesimo anno.
Esiste poi un’altra situazione da considerare: quella del sub-usufrutto. Come ampiamente descritto, l’usufruttuario puಠfare quel che vuole del bene usufruito, eccetto mutarne la destinazione economica.
Se non vi sono stati divieti espliciti del nudo proprietario in sede contrattuale, percià², egli potrà anche concedere diritti a terzi: affittare loro il bene, concederlo in comodato, o magari costituire a propria volta a favore di un terzo un diritto di usufrutto; nell’ultimo caso avremmo quindi un sub-usufrutto. E questo sub-usufruttuario potrebbe a sua volta concedere il diritto ad un quarto e cosଠvia.
In questo modo, perà², il rischio èche il nudo proprietario non possa ritornare mai pi๠a godere pienamente del suo bene. Ed èper questo che èstabilito che, qualunque cosa succeda, al pi๠tardi al momento della morte dell’usufruttuario originale (o ai trent’anni in caso di persona giuridica), il nudo proprietario ritornerà in ogni caso ad avere la piena proprietà .