Va notato come il pegno non possa mai riguardare beni mobili registrati nè beni immobili. Non esistono invece limitazioni di legge a che il pegno sia posto su crediti vantati dal debitore nei confronti di un terzo, sebbene nella pratica sia un’ipotesi molto rara.
Il pegno nasce sempre con un accordo fra le parti: non èpossibile che il creditore prenda “in ostaggio†di propria iniziativa un bene del creditore. Ma l’accordo, da solo, èinsufficiente: il diritto di pegno sorge definitivamente solo con la consegna materiale del bene dal debitore al creditore.
In linea generale, non èrichiesta la forma scritta dell’accordo fra le parti, a meno che il valore del bene non superi una certa soglia. Questa soglia, fissata nel remoto 1942, èpari a € 2,58 (le vecchie cinquemila lire): una somma mai adeguata a inflazione e svalutazione, e quindi ormai modestissima.
Il creditore ha l’obbligo di custodire il bene e il divieto assoluto di servirsene in qualsiasi modo; al momento dell’adempimento, esso dovrà essere restituito al legittimo proprietario, mentre, in caso d’inadempimento, si potrà chiederne il pignoramento.
Si ricorda che vige il divieto di patto commissorio. Nel caso del pegno, tuttavia, il creditore puಠchiedere al giudice che gli sia assegnata la proprietà del bene a copertura totale o parziale del suo credito; il giudice deciderà liberamente.
Il pegno potrebbe riguardare anche beni fungibili, cioèsostituibili: denaro, titoli, merci… In questo caso, il creditore ha la facoltà di restituire non i beni precisi ricevuti a suo tempo, bensଠaltri esemplari di uguale natura e valore.