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Pignoramento presso terzi, sessanta giorni per opporsi

Fra i poteri riconosciuti ad Equitalia, la società  pubblica incaricata di riscuotere i crediti vantati dall’Erario e dagli enti previdenziali verso i contribuenti pi๠riottosi, c’ anche la possibilità  di agire nei confronti dei terzi soggetti.

Se infatti Tizio èdebitore verso l’Erario per tasse non pagate e Caio deve delle somme a Tizio per altri motivi, Equitalia puಠanche farsi avanti presso Caio e imporre a quest’ultimo di versarle gli importi destinati al suo creditore. La soluzione viene adottata soprattutto quando gli importi dovuti da Tizio sono ingenti e il patrimonio a lui intestato èmodesto.


Ma c’ anche una ragione di velocità : da Caio Equitalia puಠottenere somme liquide, anzichè pignorare beni materiali di Tizio e metterli all’asta, con tutti i tempi, i costi e le incertezze che ciಠcomporta.

La norma, contenuta nell’articolo 72-bis del D.P.R. 602/1972, fa riferimento a qualsiasi tipo di credito dovuto da Caio a Tizio (soprattutto crediti da lavoro), con l’eccezione dei crediti pensionistici. In questo caso, infatti, Equitalia puಠrecuperare dal debitore le somme destinate al creditore senza alcun corridoio privilegiato, e dunque passando attraverso le normali procedure civili presso il Tribunale.

Tuttavia, èpossibile presentare opposizione, tanto da parte di Caio quanto dello stesso Tizio, laddove lamentino vizi formali dell’intimazione inviata oppure difetti di altro genere (non ultima, l’ipotesi che le somme che Equitalia intende pignorare non costituiscano affatto un credito di uno verso l’altro).


E, nell’ottica di scacciare da sè la tradizionale e pessima immagine dell’esattore delle tasse, Equitalia ha deciso, fra le varie misure varate recentemente a favore dei cittadini, di allungare i tempi a disposizione per presentare opposizione: non pi๠quindici giorni dalla data della notifica al terzo, come previsto precedentemente, bensଠsessanta.