Tutto nasce da due norme che rivoluzionarono il sistema previdenziale: la legge n. 335/1995 e la n. 662/1996. Nel ’95, infatti, si stabilଠla nascita della Gestione Separata dell’INPS, imponendo, fra le altre cose, l’iscrizione obbligatoria degli amministratori di Srl.
Molti pi๠dubbi sono stati provocati dalla seconda norma. àˆ stato infatti stabilito innanzitutto che i soci di Srl, qualora prestino un’attività di lavoro continuativa all’interno dell’azienda, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione IVS dell’INPS, tipica degli imprenditori commerciali.
Sempre in quella sede, inoltre, èstato affermato che quando una stessa persona appare tenuta, in virt๠di leggi differenti, ad iscriversi contemporaneamente a pi๠forme di contribuzione obbligatoria, l’obbligo riguarda esclusivamente l’attività principale (determinata dall’INPS), essendo esentato dalle altre.
Ma cosa avviene nella frequentissima ipotesi che una stessa persona sia socia lavoratrice nonchè amministratrice di una Srl? Recentemente la Corte di Cassazione pareva aver dato una risposta definitiva: la regola dell’attività prevalente, secondo la Suprema Corte, concerne ogni forma di contribuzione obbligatoria; in definitiva, quindi, non si puಠesigere contemporaneamente per la stessa persona l’iscrizione alla Gestione Separata e alla Gestione IVS.
Il D.L. 78/2010, perà², ha rimescolato le carte in tavola. La regola dell’attività prevalente, infatti, va applicata solo all’interno delle varie categorie proprie della Gestione IVS e non si estende alla Gestione Separata. Nel caso descritto, quindi, il socio amministratore deve iscriversi e contribuire ad entrambe le gestioni.
Questa nuova legge, tra l’altro, si pone come interpretazione autentica delle norme già esistenti: l’effetto del D.L. 78/2010, dunque, èretroattivo ed estende il suo vigore anche agli anni passati.