Importante e diffuso, ad esempio, èil caso dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni. Occorre innanzitutto ricordare la funzione delle ferie, ossia la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal dipendente nel corso dei mesi di lavoro.
Pertanto, nel caso di cassa integrazione “a zero oreâ€, e cioècon i lavoratori posti in forzato riposo, non si ha perdita di energie e, conseguentemente, non nasce alcun diritto alle ferie; nel caso, invece, di CIG in cui i lavoratori sono messi all’opera, magari solo per parte del periodo o della giornata, le ferie maturano come sempre, in proporzione al tempo effettivamente speso sul luogo di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore debba assentarsi giustificatamente dal luogo di lavoro (per congedi matrimoniali o funebri, incarichi elettorali, servizio militare, astensione obbligatoria per maternità o paternità …) non èpossibile godere delle ferie. Per ovvi motivi: non sarebbe giusto che il dipendente perdesse preziosi giorni di ferie in momenti in cui comunque non si presenterebbe sul luogo di lavoro; peraltro, le ferie continuano a maturare anche in queste giornate.
Le ferie non maturano, invece, se il lavoratore si assenta per astensione genitoriale facoltativa, per sciopero e per altre ipotesi minori.
E in caso di malattia o infortunio cosa accade? Poichè il dipendente malato non puಠin alcun modo godersi le vacanze, esse sono congelate: se su quindici giorni di ferie, dunque, il lavoratore ne passa cinque a letto per malattia, quei cinque non saranno conteggiati come ferie e potranno essere recuperati in un secondo momento (purchè, naturalmente, si possa presentare regolare certificato medico).