Alla base di questa scelta, solitamente, c’ la possibilità per il mutuatario di rinegoziare le condizioni contrattuali e quindi di strappare alla subentrante clausole pi๠favorevoli in termini di durata, di interessi o di garanzie rispetto a quanto stipulato con la banca originaria.
La procedura parte su semplice richiesta del mutuatario alla subentrante. Va chiarito che quest’ultima non ha alcun obbligo di accettare; ma se essa accetta, inizia un iter che la mutuante originaria non puಠostacolare.
E poichè la pratica ha dimostrato che, al contrario, ostacoli e lungaggini varie vengono in realtà spesso poste, nel 2009 èstata decisa una sanzione: qualora l’avvio dell’iter avvenga oltre trenta giorni dalla richiesta, la banca originaria èpunita con una multa pari all’1% dell’importo del mutuo per ogni mese di ritardo.
L’Associazione Bancaria Italiana ha predisposto una procedura standard per la portabilità , ma le banche interessate possono liberamente scegliere altre soluzioni. Solitamente funziona cosà¬: il mutuante subentrante paga con assegni circolari al mutuante originario l’importo residuo del finanziamento affinchè il primo contratto sia estinto.
Dopodichè il mutuatario farà espressa dichiarazione di surroga, con la quale sarà definito che tutte le garanzie prestate passeranno alla banca subentrante; per le eventuali ipoteche, ad esempio, si annoterà nei registri ipotecari che il contratto di mutuo èstato surrogato.
L’aspetto pi๠interessante per il mutuatario, comunque, èche la procedura èper lui assolutamente gratuita: non deve pagare alcun onere alle banche interessate o imposte di alcun genere, e anche l’atto notarile sarà a carico delle banche.