Il Testo Unico sull’Imposta sui Redditi (DPR 917/1986) distingue, all’articolo 164, tre diverse categorie di mezzi di trasporto a motore, soggette a disciplina differente.
La prima categoria ècostituita da quei beni il cui utilizzo èdel tutto strumentale all’attività svolta dall’impresa (si pensi, ancora, ad un autosalone o ad un’autoscuola) oppure vi rientra l’ipotesi in cui i mezzi siano adibiti a trasporto pubblico. In questi casi, poichè non si puಠravvisare un utilizzo personale, i relativi costi sono deducibili dal reddito di impresa al 100%.
Il secondo caso riguarda, invece, i mezzi che sono lasciati in uso ai dipendenti: in quest’ipotesi, i costi sono deducibili al 90%, senza nessuna distinzione particolare.
La terza categoria èquella pi๠complessa: include i mezzi utilizzati promiscuamente dall’imprenditore o professionista, parzialmente per scopi professionali e parzialmente per scopi privati. I relativi costi sono normalmente deducibili al 40% dal reddito (80% per agenti e rappresentanti di commercio), ma con alcune importanti precisazioni.
Per esempio, èstabilito che un’artista o professionista puಠscaricare solo le spese relative ad un unico mezzo, mentre nelle società semplici e nelle associazioni il limite massimo èpari ad un mezzo per ogni socio o associato. Per la generalità degli imprenditori, invece, queste limitazioni non esistono.
Sono presenti, tuttavia, altri limiti alla deducibilità che riguardano tutti i mezzi di trasporto che rientrano in questa terza categoria.