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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (III)

autoscuola

Una volta individuata la quota di IVA che si puಠdetrarre, si tratta di verificare la disciplina propria dell’imposta sui redditi. La deducibilità  di questi costi dal reddito procede secondo regole comuni per IRPEF e IRES, e riguarda non solo le basi imponibili, ma anche la quota di IVA che fosse eventualmente risultata indetraibile, la quale costituisce a tutti gli effetti parte integrante del costo sostenuto.

Il Testo Unico sull’Imposta sui Redditi (DPR 917/1986) distingue, all’articolo 164, tre diverse categorie di mezzi di trasporto a motore, soggette a disciplina differente.


La prima categoria ècostituita da quei beni il cui utilizzo èdel tutto strumentale all’attività  svolta dall’impresa (si pensi, ancora, ad un autosalone o ad un’autoscuola) oppure vi rientra l’ipotesi in cui i mezzi siano adibiti a trasporto pubblico. In questi casi, poichè non si puಠravvisare un utilizzo personale, i relativi costi sono deducibili dal reddito di impresa al 100%.

Il secondo caso riguarda, invece, i mezzi che sono lasciati in uso ai dipendenti: in quest’ipotesi, i costi sono deducibili al 90%, senza nessuna distinzione particolare.

La terza categoria èquella pi๠complessa: include i mezzi utilizzati promiscuamente dall’imprenditore o professionista, parzialmente per scopi professionali e parzialmente per scopi privati. I relativi costi sono normalmente deducibili al 40% dal reddito (80% per agenti e rappresentanti di commercio), ma con alcune importanti precisazioni.


Per esempio, èstabilito che un’artista o professionista puಠscaricare solo le spese relative ad un unico mezzo, mentre nelle società  semplici e nelle associazioni il limite massimo èpari ad un mezzo per ogni socio o associato. Per la generalità  degli imprenditori, invece, queste limitazioni non esistono.
Sono presenti, tuttavia, altri limiti alla deducibilità  che riguardano tutti i mezzi di trasporto che rientrano in questa terza categoria.