In sostanza, fra le tante novità introdotte per fronteggiare l’evasione fiscale èstato stabilito un effetto perverso dell’applicazione del nuovo redditometro. Chi, nel corso dell’anno, esegue un esborso di grandi dimensioni fra quelli tenuti sott’occhio (abitazioni, auto nuove di grossa cilindrata, barche ecc.) sarà al riparo dall’accertamento solamente se i redditi dichiarati nell’anno medesimo sono tali da coprire l’importo.
In altre parole, chi per esempio dovesse nel tempo raggranellare faticosamente da parte una parte del proprio stipendio e dopo tot anni si comprasse una casa, potrebbe trovarsi sgradite contestazioni, poichè tale acquisto non sarebbe giustificabile con il reddito del solo anno considerato.
A quel tempo, il contribuente dovrebbe arrabattarsi per spiegare che i soldi restanti sono provenuti dai risparmi degli anni precedenti, o magari da vincite alla lotteria, da eredità o quant’altro. Ma l’onere della prova ricade sul contribuente, e se costui non riesce ad offrire giustificazioni convincenti, la stangata èpraticamente inevitabile.
In effetti, all’Agenzia delle Entrate èsufficiente a dimostrare che i consumi sono superiori ai redditi dichiarati; per il resto, la palla va al contribuente, che dovrà impegnarsi il pi๠possibile per uscirne con le ossa indenni.
L’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, naturalmente, puಠessere contestato presso le commissioni tributarie, ma ciಠnon toglie che l’obbligo di dimostrare le proprie ragioni rimane comunque al contribuente, che rischia anzi di dover pagare salatissime sanzioni in caso di verdetto a lui negativo.
Talvolta, dunque, èpi๠sensato sorbire l’amaro calice e ricorrere agli strumenti messi a disposizione dalla legge (acquiescenza, adesione all’invito al contraddittorio, accertamento con adesione…) per minimizzare le sanzioni.
Fonte: Il Sole 24 Ore