Questo termine èsolitamente decennale, salvo che la legge non preveda espressamente scadenze differenti.
Vediamo, dunque, le differenze temporali pi๠importanti, con una premessa: se tali spese sono scaricate dal reddito o hanno comunque una valenza fiscale, i relativi documenti devono essere mantenuti per tutto il tempo necessario agli accertamenti dell’Amministrazione Finanziaria.
L’ipotesi principale riguarda i pagamenti soggetti a scadenze periodiche infrannuali: èil caso delle bollette dell’energia elettrica, del telefono, del gas e delle altre utenze, ma anche dell’affitto, delle rate del mutuo, delle spese condominiali e di chissà quante altre situazioni comuni nella vita di tutti i giorni. Ebbene, in questi casi, il termine di prescrizione èpari a cinque anni dalla data di scadenza del pagamento. A proposito del mutuo, tuttavia, molti avvocati suggeriscono per prudenza di calcolare cinque anni dalla data di estinzione del mutuo.
Pi๠complesso il caso del canone Rai: alcuni ritengono che anche per esso valga il termine quinquennale, mentre altri, ritenendo che si tratti di un tributo, reputano che sia soggetto a regole diverse e che dunque sia pi๠prudente adottare l’ordinario termine decennale.
I termini sono decisamente minori, invece, per altre tipologie di spesa: l’estratto conto ècontestabile entro sessanta giorni, il pagamento del conto del ristorante o dell’albergo puಠessere cestinato dopo sei mesi, le rette scolastiche o le quietanze dei docenti privati dopo un anno, il bollo auto dopo tre anni.
Quanto alle contravvenzioni stradali, infine, esse si prescrivono in cinque anni dalla data di notifica del verbale.
Fonte: Il Sole 24 Ore