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Copiare ad un concorso

L’ormai remota ma tuttora vigente legge n. 475 del 1925 sanziona dal punto di vista penale coloro che, pur di ottenere un titolo, un diploma o un posto di lavoro, attribuiscono a se stessi elaborati di terzi. In parole povere: coloro che copiano.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 32368/2010, ha offerto un’interpretazione estensiva del concetto di falsa attribuzione. La causa del contendere riguardava una ragazza che partecipava ad un concorso pubblico con intenti decisamente truffaldini.


Innanzitutto, la giovane si era accordata con un membro della commissione che le aveva procurato la traccia del tema con alcuni giorni di anticipo; ed entrambi hanno subito la condanna per tentato abuso d’ufficio, ai sensi dell’articolo 323 del codice penale.

Ma il punto controverso riguardava la seconda imputazione (riguardante la sola concorrente), e cioèappunto la falsa attribuzione di elaborato altrui. Infatti, all’interno del proprio lavoro la partecipante aveva copiato integralmente una sentenza del TAR, di cui evidentemente aveva portato con sè una fotocopia da cui attingere senza essere scoperta dai commissari.

La tesi del difensore dell’imputata si basava sulla constatazione che una sentenza èdi dominio pubblico, mentre la previsione della legge 475/1925 concerneva, semmai, passi di libri o di riviste, o comunque di testi sottratti alla pubblica conoscenza perchè tutelati dal diritto d’autore. Il legale, inoltre, segnalava che nel tema la ragazza aveva scrupolosamente indicato la fonte, e cioègli esatti numero e data della sentenza riportata.


La Suprema Corte, perà², non ha accolto le obiezioni dell’avvocato, confermando la sentenza di condanna a carico della concorrente già  decretata nei primi due gradi di giudizio. La “pedissequa copiatura”, infatti, costituisce reato anche in presenza dell’indicazione della fonte, ove non si abbia “il prodotto di uno sforzo mnemonico e di autonoma elaborazione logica”.

Fonte: Il Sole 24 Ore