Il caso vedeva contrapposti un cittadino e un non precisato Comune italiano: i due soggetti erano in lite per questioni di ICI, come capita di frequente. La causa della discordia erano alcune aree edificabili di proprietà del contribuente.
Com’ noto, in caso di aree edificabili la base imponibile su cui calcolare il tributo èpari al valore di mercato del terreno stesso; e naturalmente la valutazione di questo fantomatico valore di mercato ètutt’altro che pacifica: i contribuenti tendono a deprezzarlo, i Comuni a fare la valutazione contraria.
Per dare un orientamento ai contribuenti, molti enti locali hanno emanato apposite delibere nelle quali si attribuisce il valore alle aree edificabili presenti nel territorio comunale. àˆ questo il caso del Comune considerato, ma il contribuente non ha ritenuto di doversi adeguare e ha versato comunque l’ICI sulla base delle proprie valutazioni.
Il Comune gli ha cosଠinviato un avviso di accertamento, che il contribuente ha contestato, ottenendo infine ragione in Cassazione.
Quale elemento ha portato fortuna al contribuente? Occorre ricordare il concetto di motivazione “per relationemâ€: si ha quando un atto amministrativo fonda le proprie motivazioni richiamando un altro atto.
Lo Statuto del Contribuente, perà², stabilisce all’articolo 7 che un avviso di accertamento non puಠlimitarsi a citare un altro atto ma lo deve riportare per estratto, se non addirittura allegarlo; in mancanza l’atto si considera privo di motivazione e dunque nullo.
E poichè l’avviso inviato accennava alla delibera comunale sulle aree edificabili senza riportarne il contenuto in allegato, la Cassazione ha cosଠdichiarato nullo l’atto di accertamento.
Fonte: Il Sole 24 Ore