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Black list, arrivano le istruzioni

A pochi giorni dal 2 novembre, e cioèdalla prima scadenza per il nuovo adempimento fiscale introdotto dal legislatore (la comunicazione delle operazioni intercorse con clienti e fornitori residenti nei Paesi a fiscalità  privilegiata contenuti in apposite “black list”), ecco che finalmente l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53/2010 ha chiarito una pluralità  di dubbi espressi dagli operatori.


Rinviando al testo della circolare per gli approfondimenti, ecco i principali chiarimenti offerti.
Innanzitutto, rientrano nel discorso tutte le operazioni che hanno rilevanza ai fini IVA: non solo le imponibili, ma anche le esenti e le non imponibili, nonchè le operazioni soggette a regimi particolari. Le operazioni compiute in reverse-charge vanno considerate fra le passive e non fra le attive. Le operazioni non soggette a IVA per espressa esclusione di legge o per mancanza dei requisiti fondamentali (soggettivo, oggettivo, territoriale) non vanno comunicate.

Poichè perಠla legge fa riferimento alle operazioni registrate nei libri contabili, ne consegue che chi non ha obbligo di registrazione èsonerato dall’adempimento: niente comunicazione “black list”, dunque, per chi ha aderito al regime dei contribuenti minimi o al regime agevolato per le nuove iniziative produttive; esclusione anche per chi, eseguendo esclusivamente operazioni esenti, ha ottenuto l’esonero da tutti gli adempimenti contabili ai sensi dell’articolo 36-bis della legge IVA. Gli enti non commerciali non devono comunicare le operazioni eseguite per finalità  istituzionali.


Il momento che fa scattare l’obbligo di comunicazione èquello di registrazione nei libri contabili e non la data in cui materialmente èavvenuta l’operazione.
Infine, contano tutti i Paesi citati in una o entrambe le black list emanate il 04/05/1999 o il 21/11/2001, senza nessun tipo di limitazione. Va perಠricordato che recentemente il legislatore ha depennato da quegli elenchi Cipro, Malta e Corea del Sud.

Fonte: Agenzia delle Entrate