Nel corso del 2010, infatti, sono stati modificati i criteri inerenti alla territorialità dei servizi, ovvero sono stati soppressi i commi 4-bis, 5 e 6 dell’articolo 40 del Dl 331/1993 e i servizi intracomunitari in essi previsti sono stati assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 7-ter e seguenti del Dpr 633/72.
A seguito di questa modifica, dunque, le prestazioni di tali servizi rese a soggetti passivi d’imposta comunitaria sono diventate non imponibili e per questo non vanno pi๠indicate nel modulo di comunicazione dei dati Iva. Stessa cosa per le prestazioni di questo tipo ricevute.
Altra novità riguarda le stabili organizzazioni estere che operano in Italia e che quest’anno, in forza dell’entrata a regime delle modifiche apportate all’articolo 17 dal Dl 135/2009, sono obbligate ad assolvere tutti gli adempimenti relativi alle operazioni della casa madre senza la possibilità di farlo mediante un rappresentante fiscale o identificazione diretta. Di conseguenza, quindi, mentre per il 2009 era possibile presentare due modelli, per il 2010 il modello diventa uno solo.
La comunicazione deve essere effettuata per via telematica entro il 28 febbraio ma essendo una comunicazione di natura non dichiarativa non si applicano le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione ma solo quella per omissione della comunicazione o comunicazione con dati incompleti e che va da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.