Nell’ipotesi di intese e abusi di posizione dominante, come accennato in precedenza, l’intervento dell’Authority èsuccessivo: qualora infatti il Garante abbia notizia di una possibile violazione, apre un fascicolo d’indagine.
Va notato che non ha alcun rilievo la fonte della notizia (potrebbe essere tanto un’istanza proveniente dai consumatori o da altri imprenditori lesi quanto un’inchiesta giornalistica) e che l’organismo ha la possibilità di acquisire in questa fase qualunque mezzo di prova e senza limiti di tempo.
Se effettivamente risultassero violazioni, l’Authority apre l’istruttoria vera e propria, con la garanzia del contraddittorio a favore delle imprese indagate. Se alla fine il Garante ritiene che vi sia stata davvero una violazione, diffida le imprese dal proseguire il loro comportamento e impone loro di rimuovere gli effetti delle azioni compiute, stabilendo discrezionalmente le modalità con cui ciಠdeve avvenire. Inoltre, l’ente impone una sanzione, che va dall’1 al 10% dell’ultimo fatturato annuo delle imprese violatrici, almeno relativamente al ramo di attività interessato.
In caso di concentrazione, invece, tutto dipende dalla notificazione preventiva: se essa avviene regolarmente, l’Authority puಠimporre che l’operazione si svolga secondo determinate forme che salvaguardino la libera concorrenza; se invece la notificazione non èavvenuta o le prescrizioni non sono state rispettate, il Garante puಠimporre discrezionalmente alle imprese coinvolte le misure necessarie per ripristinare le condizioni del libero mercato, oltre a comminare le dovute sanzioni.
In tutti i casi, questi provvedimenti sono ricorribili presso i tribunali amministrativi regionali.
Qualora i concorrenti o i consumatori abbiano subito danni, possono adire il Tribunale per chiedere un risarcimento.