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Licenziamento per negligenza e scarso rendimento

Il datore di lavoro èlegittimato a licenziare un proprio dipendente per scarso rendimento qualora sulla base della valutazione complessiva dell’attività  lavorativa svolta dal lavoratore venga provata una violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente, cosଠcome pure èlegittimo il licenziamento per scarso rendimento nel caso in cui il lavoratore manifesti un atteggiamento negligente protratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei suoi superiori.


A ribadire ulteriormente questi principi èstata la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 24361 del primo dicembre 2010, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da un lavoratore licenziato per violazione degli obblighi di diligenza e per scarso rendimento.

Nel caso in esame, in particolare, i giudici di primo grado hanno condannato la società  datrice di lavoro ad un risarcimento danni in quanto le violazioni erano state giudicate non gravi. La Corte d’Appello, invece, ha ribaltato completamente la decisione affermando che le inadempienze, pur non arrecando alcun danno economico all’azienda, creavano malumore e scontento tra gli altri lavoratori, spesso costretti a terminare il suo lavoro lasciato incompleto.

La decisione della Corte d’Appello èstata poi confermata dalla Corte di Cassazione sulla base degli elementi di prova, da cui emergeva chiaramente la scarsa diligenza del lavoratore, circostanza considerata sufficiente a legittimare la risoluzione del rapporto lavorativo.