A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza 44840/2010, con la quale èstata esclusa la configurabilità dell’ipotesi di furto nel caso in esame, ma non anche la sussistenza di altre fattispecie criminose.
La Corte, infatti, si ètrovata a dover giudicare un dipendente che ha realizzato una copia di alcuni file aziendali allo scopo di consegnarli ad altra azienda concorrente interessata a conoscere tali informazioni al fine di realizzare delle offerte pi๠vantaggiose, attirando cosଠa se un maggior numero di clienti.
In questo caso, tuttavia, come ha stabilito la Corte di Cassazione, non èpossibile condannare per furto il dipendente, tuttavia sussistono altre fattispecie criminose, tra cui la rivelazione del segreto professionale o del segreto industriale, in violazione dell’obbligo di fedeltà stabilito dall’art. 2105 del Codice Civile (“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, nè divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio“).